Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Deturpamento o imbrattamento di cose altrui -
Trattamento sanzionatorio - Sanzione penale anche quando il fatto
non sia commesso con violenza alla persona o con minaccia, ne' in
occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o
aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331 cod. pen.,
ne' abbia ad oggetto i beni di cui agli art. 635, secondo comma,
635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies cod. pen., anziche'
con la sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000,
prevista per la fattispecie di danneggiamento semplice trasformata
in illecito civile - Denunciata irragionevolezza, disparita' di
trattamento rispetto al reato di danneggiamento, nonche' violazione
del principio di proporzionalita' - Inammissibilita' delle
questioni.
Reati e pene - Deturpamento o imbrattamento di cose altrui aggravato
- Regime di procedibilita' - Procedibilita' di ufficio - Denunciata
manifesta irrazionalita' rispetto al reato di danneggiamento,
perseguibile a querela - Inammissibilita' della questione.
- Codice penale, art. 639 e 639, quinto comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.
(T-250105)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 16-7-2025)
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